Regione: Piemonte
Provincia: Novara
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Modello 730 dipendenti senza sostituto d'imposta
L’articolo 51-bis del DL n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013, ha previsto che a decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50, comma 1, lettere a, c, c-bis, d, g, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i e l del TUIR) in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 ad un CAF ovvero ad un professionista abilitato.
La dichiarazione può essere presentata sia nel caso di esito contabile a debito che nel caso di esito contabile a credito.
Se dalla dichiarazione emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista) trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale ( in questo caso nel prospetto di liquidazione risultano compilati i righi da 231 a 245).
Se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria (in questo caso nel prospetto di liquidazione risulta compilato il rigo 164).